Dal proprio profilo X, l'avvocato Michele La Francesca offre due precisazioni importanti in merito al comunicato relativo alla richiesta di archiviazione per Gianluca Rocchi e per l'Inter avanzata quest'oggi dalla Procura di Milano: "La prima riguarda la frode sportiva. Una lettura isolata del passaggio in cui la Procura afferma di non ravvisare “un sistema strutturato volto a interferire sulle nomine” potrebbe indurre a ritenere che il reato previsto dall’art. 1 della legge n. 401/1989 richieda necessariamente un sistema organizzato di condotte. In realtà non è così: anche un solo atto fraudolento può integrare il reato, purché sia concretamente idoneo ad alterare il corretto e leale svolgimento di una singola competizione. È però il periodo immediatamente successivo del comunicato a chiarire il senso della motivazione. La Procura distingue infatti la frode sportiva – che richiede condotte fraudolente, astrattamente idonee e finalizzate a incidere sulla regolarità della singola gara – dalle interferenze emerse nell’indagine, ritenute invece prive di tali caratteristiche. In altri termini, il fulcro della richiesta di archiviazione nei confronti di Rocchi non sembra essere l’assenza di un “sistema”, bensì la ritenuta mancanza, nelle condotte accertate, degli elementi necessari per integrare il reato di frode sportiva".

Per l'Inter motivato decreto di archiviazione. Anche se...

La seconda precisazione riguarda il procedimento nei confronti dell’Inter ai sensi del d.lgs. 231/2001: "In questo caso non è stata formulata una richiesta di archiviazione, bensì è stato emesso un decreto motivato di archiviazione, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 231/2001, quale conseguenza dell’esclusione del reato presupposto. È però opportuno ricordare che l’art. 8 del d.lgs. 231/2001 consente di affermare la responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non sia stato identificato. Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di accertare che il reato-presupposto sia stato commesso da una persona fisica riconducibile all’organizzazione dell’ente, nell’interesse o a vantaggio dello stesso, nonché di accertare, quantomeno sotto il profilo funzionale, se tale soggetto rivestisse una posizione apicale ovvero fosse sottoposto alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, ai sensi dell’art. 5 del decreto. Solo così, infatti, il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001 consente di individuare il regime di responsabilità applicabile all’ente. I due profili non possono essere letti separatamente. Proprio perché il decreto di archiviazione emesso nei confronti dell’Inter ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 231/2001 discende dall’esclusione del reato presupposto, la corretta interpretazione della motivazione sulla frode sportiva assume un rilievo decisivo. È quindi importante distinguere il piano della fattispecie astratta da quello dell’accertamento del caso concreto: la legge non richiede un “sistema strutturato”, mentre la Procura ha ritenuto che le condotte emerse non presentassero i requisiti necessari per integrare il reato di frode sportiva".

Sezione: News / Data: Mer 15 luglio 2026 alle 17:19
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.