L'inchiesta sul sistema arbitrale sta vivendo un'altra fase significativa dopo la fuga di informazioni che ha portato in dote nuovi fatti e che inevitabilmente hanno riacceso il dibattito, portando anche a conclusioni affrettate e poco allineate con le prove emerse ad oggi. Per affrontare il tema dal punto di vista giuridico, FanPage ha interpellato l'avvocato Michele La Francesca, esperto di diritto sportivo (ne tratta anche su Ius101), che basandosi su quanto è noto ad oggi ha provato a costituire un quadro normativo e dei possibili scenari futuri. A seguire, una sintesi dell'intervista.

Avvocato, partiamo dall'aspetto giuridico: alla luce di quanto emerso finora dalle intercettazioni, siamo già in presenza di elementi che potrebbero integrare un illecito sportivo oppure siamo ancora in una fase puramente investigativa?
"Siamo ancora nella fase delle indagini preliminari, per cui è prematuro trarre conclusioni definitive. È vero che negli ultimi giorni alcune ricostruzioni giornalistiche hanno avanzato ipotesi sui possibili sviluppi del procedimento penale. Tuttavia, fino a quando la Procura della Repubblica non assumerà una decisione formale, ogni valutazione resta necessariamente prudenziale. Le intercettazioni finora emerse rappresentano elementi investigativi che dovranno essere comunque lette nel loro complesso e possibilmente riscontrate con ulteriori elementi di prova. Se l'ipotesi di frode sportiva dovesse trovare conferma in sede penale, è difficile immaginare che la Procura Federale non valuti anche la possibile sussistenza di un illecito sportivo".

Nel diritto sportivo è necessario che un tentativo di alterare una competizione produca effettivamente il risultato voluto oppure è sufficiente la semplice condotta diretta a influenzarne la regolarità?
"Non è necessario che il risultato perseguito venga effettivamente raggiunto. Sia nel diritto penale sia in quello sportivo possono assumere rilievo anche condotte concretamente dirette ad alterare la regolarità della competizione. Pertanto, se fosse dimostrato un tentativo di influenzare indebitamente le designazioni arbitrali, il fatto che l'obiettivo non sia stato raggiunto non escluderebbe la rilevanza della condotta. Naturalmente, spetterà agli inquirenti dimostrare che tali condotte siano realmente esistite e fossero effettivamente finalizzate ad alterare il regolare svolgimento della competizione".

Se dalle intercettazioni emergessero pressioni o tentativi di orientare le designazioni arbitrali, ma poi venisse designato un arbitro ritenuto ‘sgradito' all'Inter, quella circostanza escluderebbe l'illecito oppure no?
"No. L’eventuale mancato raggiungimento del risultato non è incompatibile con l'ipotesi di illecito. Se venissero provate pressioni indebite finalizzate a orientare le designazioni arbitrali, la loro eventuale inefficacia non escluderebbe la rilevanza giuridica della condotta. Diverso è il tema della prova: sarà necessario dimostrare che quelle pressioni siano realmente esistite e fossero dirette a incidere sulla regolarità della competizione".

In questa vicenda si parla molto dell'articolo 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. In quali casi può essere contestata la responsabilità di una società anche quando gli autori materiali dell'illecito non appartengono formalmente al club?
"L'articolo 6, comma 5, disciplina quella che viene comunemente definita responsabilità presunta. Si tratta di una forma di responsabilità che può operare anche quando gli autori materiali dell'illecito siano soggetti esterni al club, purché abbiano agito nel suo interesse. Tuttavia, tale responsabilità non è automatica: viene meno se dagli atti emerge che il club non ha partecipato all'illecito oppure se permangono dubbi concreti sulla sua effettiva partecipazione. È quindi sempre necessario un collegamento concreto tra la condotta contestata e la società".

Da quanto emerso, gli eventuali concorrenti nell'illecito non sarebbero ancora stati identificati. Quanto pesa questa circostanza?
"A mio avviso pesa molto. Sul piano penale, il concorso di persone nel reato può essere contestato anche nei confronti di soggetti non identificati".

Può rendere più difficile contestare una responsabilità alla società?
"Diverso è il discorso sul piano sportivo: se gli eventuali concorrenti restano ignoti e non emergono elementi concreti che li colleghino al club, diventa più difficile sostenere la responsabilità della società, anche sotto il profilo della cosiddetta responsabilità presunta prevista dall’articolo 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. È proprio questo, allo stato e sulla base degli elementi finora pubblicamente emersi, uno dei nodi centrali della vicenda".

È sufficiente che una società abbia tratto un potenziale vantaggio sportivo perché possa essere sanzionata oppure è necessario dimostrare un collegamento concreto tra le condotte contestate e il club?
"Occorre distinguere. L'illecito sportivo e, sul piano penale, la frode sportiva non richiedono necessariamente che il vantaggio venga effettivamente conseguito, trattandosi di fattispecie a consumazione anticipata: è sufficiente, in linea generale, il compimento di atti concretamente diretti ad alterare la regolarità della competizione. Diverso è il tema della responsabilità presunta della società, disciplinata dall’articolo 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Ai fini della sua configurabilità non è sufficiente il solo potenziale vantaggio per la società, ma è necessario dimostrare che i soggetti esterni abbiano agito nel suo interesse e che ricorrano i presupposti previsti dalla norma per imputare quelle condotte al club".

Alla luce degli elementi oggi conosciuti, cosa manca ancora per poter sostenere un'accusa solida davanti alla giustizia sportiva?
"Allo stato, il nodo centrale è rappresentato dal quadro probatorio. Sarà innanzitutto necessario verificare se esistano elementi ulteriori idonei a confermare l'ipotesi investigativa e, soprattutto, a individuare gli eventuali concorrenti nell'illecito e l’eventuale riconducibilità delle loro condotte alla società. Intercettazioni più esplicite, testimonianze, documenti o altri riscontri potrebbero modificare sensibilmente il quadro. In assenza di tali elementi, e sulla base di quanto oggi è pubblicamente conosciuto, appare più difficile sostenere un'accusa solida nei confronti del club e, ancor prima, contestare la cosiddetta responsabilità presunta della società ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva".

Le intercettazioni finora note possono essere considerate la cosiddetta ‘pistola fumante' oppure, dal punto di vista giuridico, rappresentano soltanto un indizio che necessita di ulteriori conferme?
"Allo stato non parlerei di ‘pistola fumante'. Le intercettazioni rappresentano certamente un elemento investigativo rilevante, ma devono essere valutate nel loro complesso e riscontrate con ulteriori elementi di prova. Inoltre, ciò che è stato reso pubblico potrebbe non coincidere con l'intero materiale a disposizione della Procura della Repubblica. Per questo motivo è più corretto considerarle come elementi indiziari che necessitano di essere contestualizzati e verificati".

Se il quadro probatorio dovesse rimanere quello attuale, quali sono gli scenari più realistici? Si potrebbe arrivare a un’archiviazione, a un deferimento oppure è ancora troppo presto?
"È ancora prematuro formulare previsioni. Se il quadro probatorio dovesse rimanere quello oggi pubblicamente conosciuto, non si possono escludere né un'eventuale archiviazione né ulteriori sviluppi investigativi. Molto dipenderà dall'esito delle valutazioni della Procura della Repubblica e, successivamente, da quelle della Procura Federale, che conserva piena autonomia. Solo all'esito di tali valutazioni sarà possibile comprendere se vi siano i presupposti per un deferimento o se, invece, il procedimento debba essere archiviato".

Nell'ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità ai sensi dell’articolo 6, comma 5, quali sarebbero concretamente le sanzioni più probabili: ammenda, penalizzazione o altro?
"L'articolo 6, comma 5, non prevede una sanzione predeterminata, ma rinvia al sistema sanzionatorio del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, la sanzione dovrà essere individuata in relazione alla gravità della violazione concretamente accertata. In linea generale, le conseguenze potrebbero spaziare dall’ammenda alla penalizzazione di punti in classifica, ferma restando la necessità di valutare il caso concreto e la natura dei fatti eventualmente accertati".

Molti parlano addirittura di retrocessione. Alla luce della normativa vigente e dei fatti emersi finora, è uno scenario giuridicamente credibile oppure appare, allo stato, molto remoto?
"Allo stato lo ritengo uno scenario poco plausibile. La retrocessione costituisce una delle sanzioni più gravi previste dall'ordinamento sportivo ed è normalmente collegata a fattispecie di illecito direttamente riferibili alla struttura societaria e, in particolare, ai vertici del club. Sulla base degli elementi oggi pubblicamente conosciuti, non mi sembra che vi siano i presupposti per sostenere una simile prospettiva. Naturalmente, il quadro potrebbe mutare qualora emergessero elementi nuovi e significativamente diversi da quelli oggi noti".

Sezione: Copertina / Data: Ven 10 luglio 2026 alle 11:23
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.