In un contesto in cui la cronaca e la materia giuridica si mischiano pericolosamente con il calcio, il caso Alessandro Bastoni continua a essere in primo piano, maneggiato anche da chi sa poco della questione e delle leggi che dovrebbero regolaarizzare ogni aspetto della vicenda. Attraverso il proprio canale su YouTube, Gianluca Rossi ha interpellato Michele La Francesca, avvocato cassazionista (civile e penale), con un Master in Diritto Sportivo e punto di riferimento sui social nell'analisi giuridica del mondo del calcio: "Innanzitutto ricordiamo brevemente che il calciatore dell'Inter è indagato per il reato di prostituzione minorile dalla Procura di Milano e secondo l'accusa avrebbe avuto, nel 2020, un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza 17enne. Questa inchiesta fa parte di un'inchiesta più ampia che coinvolge un'agenzia di pubbliche relazioni di Cinisello Balsamo che è accusata di gestire un giro di escort e di festini. Le novità degli ultimi tempi riguardano queste chat che sono state inopinatamente rese pubbliche, e le dichiarazioni della stessa ragazza. Partendo da queste ultime la giovane nega di aver avuto un rapporto sessuale con Bastoni, tramite i propri legali ha fatto sapere di non essere affatto una prostituta e di non essersi prostituita con Bastoni, ma semplicemente i averlo incontrato. Ancora più interessante è quanto emerso dalle chat intercorse tra l'intermediario e il calciatore. Da queste chat si può evincere come in realtà non sia stato Bastoni a prendere l'iniziativa riguardo all'incontro con questa ragazza. Ci sono dei passaggi in cui l'intermediario dice a Bastoni che la ragazza è interessa a lui, che vuole sapere cosa ne pensa, esprimendo anche una sua opinione sulle intenzioni della ragazza. Nella chat l'intermediario riferisce a Bastoni che secondo lui lei si sarebbe voluta divertire con il giocatore. Da queste chat sembrerebbe, uso il condizionale perché non è noto se la Procura abbia in mano altro materiale, l'iniziativa non sia stata presa da Bastoni e l'eventuale rapporto sessuale sia stato il frutto esclusivamente di una libera scelta della ragazza. In un quadro così delineato appare evidente che il giocatore non avrebbe commesso alcun reato, poiché mancherebbe l'elemento oggettivo del reato stesso, cioè la retribuzione della prestazione. Manca il nesso tra il pagamento eventuale di Bastoni all'agenzia rispetto a una prestazione sessuale ancora tutta da verificare. Questo pagamento potrebbe riguardare solo la gestione della serata, l'organizzazionen dell'evento, ma non la conclusione attraverso un incontro finalizzato a un rapprto sessuale. Questo sembra emergere al momento, il nodo principale potrebbe essere il pagamento. Se questo fosse stato fatto all'agenzia, avrebbe riguardato anche la prestazione sessuale? Dalle chat e dalle dichiarazioni della ragazza sembrerebbe di no". 

Il contenzioso Suning Oaktree

"Negli ultimi giorni è rimbalzata questa notizia del contenzioso sul reale valore dell'Inter nel maggio 2024, ovvero il momento in cui il fondo americano si impossessò dell'Inter stessa mediante la procedura di escussione del pegno a seguito del mancato rimborso del prestito erogato a Suning. Sembrerebbe che il gruppo cinese abbia instaurato una causa dinanzi al tribunale di Lussemburgo sostenendo che i periti di Oaktree abbiano sottostimato il valore dell'Inter e che quindi a loro dovrebbe essere riconosciuta un'ulteriore somma quantificata in 400 milioni di euro. Chi ha riportato questa notizia ricollega l'immobilismo di Oaktree sul mercato alla particolare rilevanza economica di questa causa che spingerebbe il fondo a essere molto prudente nell'acquisto di nuovi calciatori. Ho avuto modo di studiare il contratto istitutivo del pegno sulleazioni della controllante dell'Inter e quindi indirettamente sull'Inter stessa e posso dire che ho dei dubbi sul reale oggetto della controversia, laddove effettivamente sussistente in Lussemburgo. Questo perché il contratto prevedeva che la perizia, che non doveva essere redatta da tecnici o periti di Oaktree, ma da un perito indipendente nominato da un soggetto terzo a cui le parti avrebbero dovuto dare apposito mandato, poteva essere contestata solo nel caso di errori manifesti. Ovvero errori di calcolo, mancate indicazioni di asset rilevanti, oppure perché il perito non era indipendente ma collegato in qualche modo al creditore. In questi casi la perizia si sarebbe potuta impugnare. Tuttavia, ritenuta la particolare professionalità del soggetto incaricato, sembra abbastanza strano che questi abbia potuto commettere errori di calcolo o non abbia considerato degli asset importanti nella sua perizia. Ed è questa la ragione che mi spinge a sostenere che laddove questo contenzioso fosse realmente in atto, la via per Suning, per ottenere qualcosa in più rispetto a quello che dovrebbe esserle già stato riconosciuto dal perito, risulta veramente stretta".

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 11:09
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.