La FIGC prende provvedimenti sulla vicenda del trasferimento all'Inter del centrocampista Luka Topalovic infliggendo una sanzione di 8mila euro all'agente Antonio Cataldo, reo di essersi affidato a dei collaboratori non regolarmente comunicati alla Commissione Federale Agenti Sportivi. Nessuna irregolarità, invece, per il club nerazzurro e per il centrocampista sloveno classe 2006.

Nel lungo comunicato della FIGC si legge infatti che:

PREMESSO

- che con provvedimento di avvio del procedimento n. 9/24-25, Protocollo n. 12654/SS 24-25, del 13 novembre 2024, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi comunicava l’iscrizione nell’apposito Registro della notizia di illecito avente ad oggetto "Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Antonio Cataldo, il quale non avrebbe informato la Commissione Federale Agenti Sportivi al momento del rinnovo dell’iscrizione della propria persona giuridica GC Calcio & Management Srl e nemmeno successivamente della presenza di dipendenti/collaboratori" e provvedeva alla formazione del Collegio giudicante ed alla fissazione della riunione preliminare per la data del 9 gennaio 2025, ex art 26 comma 1, lett. b), del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, con trasmissione degli atti allo stesso Agente;

- che il procedimento veniva instaurato in riferimento ai seguenti fatti ed atti:

1. in data 16 ottobre 2024 la Commissione Federale Agenti Sportivi inviava all’agente sportivo Antonio Cataldo una comunicazione avente ad oggetto “RICHIESTA CHIARIMENTI SUL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE LUKA TOPALOVIC ALLA SOCIETÀ’ SPORTIVA F.C. INTERNAZIONALE S.P.A.” prendendo atto dei mandati conferiti dal calciatore in data 11 giugno 2024 e dal suddetto club in data 24 giugno 2024 (entrambi ritualmente depositati) alla CG Calcio & Management Srl rappresentata dal medesimo Agente, “CONSIDERATA la segnalazione pervenuta presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi concernente eventuali condotte di intermediazione nell’operazione di cui sopra poste in essere da parte dei sig.ri Luigi Santoro, Emanuele Maione e Mato Jurkic, soggetti non iscritti al Registro Federale e al Registro Nazionale” e chiedeva “delucidazioni, per quanto di sua conoscenza, circa la possibile partecipazione alla predetta operazione da parte dei sig.ri Luigi Santoro, Emanuele Maione e Mato Jurkic… ”;

2. l’Agente Cataldo, in proprio e quale rappresentante della CG Calcio & Management Srl, in data 22 ottobre 2024, inviava alla Commissione Federale Agenti Sportivi i richiesti chiarimenti confermando di aver assunto nelle date di cui sopra i citati due separati mandati ed affermando: “Quanto alle persone citate nella missiva di richiesta, Luigi Santoro ed Emanuele Maione hanno un regolare rapporto di collaborazione con la mia agenzia (non diverso da quello che la stragrande maggioranza delle agenzie hanno con propri collaboratori), che si sostanzia nell’individuazione e nella valutazione dal vivo e/o in video di calciatori” mentre “Quanto a Mato Jurkic, trattasi di un agente sportivo regolarmente iscritto presso l’omologa federazione croata. Lo stesso ha ricevuto dal Domzale un regolare mandato finalizzato al trasferimento del calciatore Luka Topalovic”;

- che, constatata la mancata comunicazione in capo alla CG Calcio & Management Srl circa la presenza dei predetti due collaboratori, la Commissione Federale Agenti Sportivi avviava il presente procedimento, per la violazione dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC;

- che, in data 28 novembre 2024, perveniva memoria difensiva, con la quale l’Agente chiedeva il non luogo a provvedimento disciplinare in vista della riunione preliminare del 9 gennaio 2025;

- che, alla riunione preliminare del 9 gennaio 2025, ritenute le avanzate difese non dirimenti per l’immediato proscioglimento, veniva formulato il seguente capo di incolpazione:
"presunta violazione dell' art. 19, comma 3, del Reg. Agenti Sportivi FIGC in riferimento all'art. 6 Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC per avere l'agente Cataldo Antonio omesso di comunicare alla CFAS l'elenco aggiornato dei propri collaboratori, nonché violazione dell'art. 21 stesso Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi e degli articoli 4, 6, 8 e 9 del Codice di Condotta Professionale, per avere consentito – o comunque non aver impedito, tramite l’esercizio di una puntuale sorveglianza - ai citati collaboratori di rendere pubbliche dichiarazioni lesive dell'immagine delle istituzioni sportive e della categoria professionale di appartenenza";

- che veniva quindi fissata l’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 lett. b) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi, alla data del 3 marzo 2025 in modalità telematica, udienza che veniva poi rinviata per sopraggiunto impedimento di un componente del Collegio giudicante al giorno 10 marzo 2025, sempre in modalità telematica;

- che l’Agente, tramite il proprio difensore, Avv. Antonio Di Donato, faceva pervenire in data 21 febbraio 2025, atto di costituzione, nel quale, ribadendo il contenuto della precedente memoria, argomentava in diritto sul significato del termine “collaboratori” ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, nella varie accezioni della subordinazione (art. 2094 c.c.), della collaborazione coordinata e continuativa (409 c.p.c.) ed infine della collaborazione occasionale o professionale (art. 2229 c.c.) escludendone la ricorrenza nel caso di specie, anche in quanto i soggetti coinvolti operavano quali imprenditori aventi anche una propria posizione fiscale (“In particolare, si ribadisce che i signori Luigi Santoro ed Emanuele Maione svolgono una attività completamente autonoma … … senza alcun vincolo contrattuale di subordinazione o coordinamento, né verso l’agente Antonio Cataldo, né verso la GC Calcio & Management Srl.”); i predetti signori Santoro e Maione si sarebbero limitati all’attività di segnalazione del calciatore (“In tale specifica occasione, dunque, i signori Luigi Santoro ed Emanuele Maione, essendo a conoscenza del calciatore e delle sue capacità tecniche di prospettiva, in virtù dei rapporti in essere tra la BDF Events ed il club sloveno Domzale per effetto dell’organizzazione di tornei calcistici giovanili, hanno segnalato ai dirigenti di tale club ed attraverso di essi al signor Mato Jurkic … … il nominativo dell’istante…”), senza assumere alcuna veste ulteriore;

- che, alla udienza del 10 marzo 2025, comparivano l’Agente ed il proprio difensore, i quali, nel riportarsi integralmente alle memorie depositate, negavano ogni rapporto di collaborazione dei sig.ri Luigi Santoro, Emanuele Maione e Mato Jurkic, con la società GC Calcio & Sport Management S.r.l. “essendo soggetti che gravitano nel mondo calcistico da molto tempo con diverse finalità e con attività imprenditoriali autonome. Nell’operazione di trasferimento del calciatore Luka Topalovic alla società F.C. Internazionale Milano S.p.A., il ruolo del Sig. Santoro è stato solo quello di avergli presentato il calciatore croato…” ribadendo, fra l’altro “… di aver utilizzato impropriamente il termine “collaboratore” volendo intendere un rapporto del tutto esterno alla propria società, non avendo alcuno dei due richiamati soggetti rapporto con la propria agenzia”; a chiarimento sottolineavano che “i Sig.ri Santoro e Maione erano presenti in virtù dei loro rapporti con il club dell’F.C. Internazionale Milano S.p.A. e non in qualità di propri collaboratori” e che “…a seguito dell’operazione Topalovic è nato un rapporto di stima reciproca e dunque hanno valutato di costituire un’agenzia, solo dopo aver ceduto la propria intera partecipazione sociale della GC Calcio & Sport Management S.r.l.” e acconsentivano all’acquisizione di visura camerale della neo costituita società BDF Football Capital S.r.l.; contestavano il capo di incolpazione nella parte relativa alla presunta violazione dell’art. 21 Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi e artt. 4, 6 8 e 9 del Codice di Condotta professionale in merito alla pubblicazione di “post” sui social network, in quanto non riferibili all’incolpato; argomentavano in diritto riportandosi al contenuto dell’atto di costituzione e precedente memoria;

CONSIDERATO

- che nel caso di specie deve ritenersi realizzato “un regolare rapporto di collaborazione", rilevante ai sensi della disposizione regolamentare (art. 19, comma 3, Regolamento Agenti Sportivi FIGC) come del resto affermato dallo stesso Agente Cataldo in sede di chiarimenti, a nulla rilevando la qualificazione civilistica precisata negli atti difensivi dello stesso;

- che, invero, le contestazioni concernenti il comunicato stampa dell’8 luglio u.s,, secondo cui in detto post Facebook non compare il nominativo dell’incolpato, non assumono rilievo dirimente nei sensi voluti dall’Agente Cataldo, poiché, a prescindere dalla indicazione del proprio nominativo, i ringraziamenti sono rivolti all’intero “gruppo di lavoro” e quindi chiaramente riferiti anche al medesimo Agente, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione che ha consentito la conclusione dell’operazione di trasferimento del calciatore, per come confermato anche dalla presenza di diverso comunicato pubblico su altra fonte aperta (Linkedin), nel quale, anche attualmente, compare il post di Luigi Santoro “Amministratore BDF SPORT EVENTS” avente il seguente tenore:
"Luca Topalovic è un nuovo giocatore dell'Inter. Grande soddisfazione per me, per Emanuele Maione, per Antonio Cataldo e per tutto il gruppo di lavoro. Ringrazio Mato Jurkic. per la considerazione e per la fiducia";

- che, quanto al primo capo di incolpazione, l’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, per quanto di interesse, recita: “3. Al momento dell’iscrizione, presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, deve essere depositato l’elenco dei dipendenti e collaboratori, [… ...] Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi”;

- che il riferimento ai “dipendenti e collaboratori”, senza ulteriori differenziazioni o specificazioni, chiaramente riconduce a qualsivoglia rapporto di collaborazione anche non realizzata nella forma coordinata e continuativa, attuata con soggetti comunque cooperanti e che siano sottoposti alla sfera di sorveglianza del dominus per l'espletamento delle previste funzioni, anche per un medio/breve periodo, non risultando pertanto dirimenti, alla luce della interpretazione e della ratio della citata norma, nonché degli oggettivi riscontri già richiamati, neppure le ulteriori precisazioni fornite dall’Agente Cataldo sull’accezione del termine “collaborazione”; - che, pertanto, la sussistenza di tale rapporto avrebbe imposto al dominus il dovere di sorveglianza anche sulle dichiarazioni condivise pubblicamente dai suoi collaboratori, non essendo mai stato posto in dubbio il collegamento spazio-temporale fra tutti i soggetti del “gruppo di lavoro” in riferimento alla conclusione dell’operazione di trasferimento del calciatore Topalovic;

- che, in ogni caso, ed anche indipendentemente dai ringraziamenti espressamente indirizzati all’Agente Cataldo tramite pubblicazioni social, emerge, senza timore di smentita, la natura della relazione esistente fra i soggetti del team/squadra o “gruppo di lavoro”, per come definito, anche qualora il legame, come dallo stesso Cataldo rappresentato, si sia realizzato attraverso una collaborazione sporadica e/o saltuaria, ma pur sempre finalizzata alla conclusione di una determinata operazione;

- che neppure la ricostruzione della vicenda per come prospettata nella memoria e nelle dichiarazioni rese all’udienza dal Cataldo risulta credibile, atteso che la mera segnalazione del calciatore non risulta compatibile con il successivo svolgimento degli eventi che comprovano il coinvolgimento del “gruppo” nella conclusione delle trattative per il trasferimento e l’ingaggio dello stesso calciatore;

- che sussiste contraddizione fra quanto affermato nelle memorie e quanto riferito in udienza riguardo alle modalità di segnalazione del calciatore: infatti nelle memorie viene riportato che (“…dunque, i signori Luigi Santoro ed Emanuele Maione, essendo a conoscenza del calciatore e delle sue capacità tecniche di prospettiva, in virtù dei rapporti in essere tra la BDF Events ed il club sloveno Domzale per effetto dell’organizzazione di tornei calcistici giovanili, hanno segnalato ai dirigenti di tale club ed attraverso di essi al signor Mato Jurkic - agente sportivo regolarmente iscritto presso la federazione croata- il nominativo dell’istante, probabilmente in quanto, essendo sposato con una cittadina croata, lo stesso ha dimestichezza con la lingua croata, parlata dal calciatore, dalla famiglia e dal menzionato agente croato”. cfr. mem. di cost. del 21.2.2025, pag. 8, secondo cap.) mentre all’udienza del 10 marzo 2025 è stato dichiarato (“… il ruolo del Sig. Santoro è stato solo quello di avergli presentato il calciatore croato sapendo che il Cataldo conosce la lingua del calciatore”);

- che, peraltro, nelle more del presente procedimento, fra i componenti del “gruppo di lavoro” risulta essersi strutturato un rapporto societario, formalizzatosi con l’ingresso dell’incolpato Cataldo, quale socio di maggioranza, nella società BDF Football Capital S.r.l., di cui risultano soci i predetti Sigg.ri Luigi Santoro ed Emanuele Maione, rapporto difficilmente riconducibile ad una mera precedente conoscenza episodica;

- che, infine, neppure può essere considerata la doglianza relativa alla presunta genericità del capo di incolpazione a causa della mancanza dei nominativi dei due collaboratori, dovendosi sul punto rilevare che la condotta contestata non può che essere riferita ai signori Luigi Santoro ed Emanuele Maglione, stante l'espressa menzione dei due nominativi sia nella richiesta di chiarimenti formulata dalla Commissione nelle fasi preliminari all'apertura del procedimento che nel riscontro successivo del Cataldo, nonché l'assenza di segnalazione di altri soggetti quali "dipendenti o collaboratori" facenti capo alla società dell'incolpato o a lui direttamente ricollegabili;

- che alla medesima considerazione deve giungersi, per altro verso, tenuto conto che il medesimo incolpato ha dimostrato in tutti gli atti difensivi di aver ben compreso la esatta configurazione dei fatti contestati nonché la riferibilità degli stessi ai citati Sigg.ri Santoro e Maione e che, pertanto, pur dimostrando di averne ben compreso la portata, non ne ha mai contestato la sussistenza, limitandosi ad avanzare generiche ed astratte considerazioni con riguardo alle figure della subordinazione e della collaborazione coordinata e continuativa;

- che, infine, a fonte della notorietà assunta dall’operazione di trasferimento del calciatore Topalovic, appare incomprensibile la mancanza di ogni pubblica dissociazione da parte dell’Agente Cataldo, unico titolare dei mandati rilasciati dal calciatore e dal club di destinazione, da notizie con cui soggetti non in possesso di alcun titolo si attribuivano la paternità dello stesso trasferimento;

RITENUTO

- che dalle considerazioni sopra esposte emergono precisi e concordanti riscontri quanto alla realizzazione della condotta contestata;

- che la responsabilità dell’incolpato risulta particolarmente aggravata dalla lesione agli interessi ed all’immagine della categoria degli Agenti Sportivi e alle istituzioni dell’Ordinamento sportivo e di categoria,

- che, tuttavia, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’Agente Sportivo incolpato la sanzione può essere determinata in via pecuniaria entro il limite massimo consentito.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del 10 marzo 2025, concesso il termine lungo (60 gg) di cui all’art. 26 comma 12, del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi, per le ragioni sopra esposte, 

DELIBERA

di infliggere al Sig. Antonio Cataldo, nato a Salerno il 25 aprile 1980, la sanzione pecuniaria di euro 8.000,00 (ottomila/00)".

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Sezione: Copertina / Data: Gio 01 maggio 2025 alle 20:50
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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