Sono ancora vivide nei ricordi dei tifosi interisti le immagini di Mino Raiola sotto gli uffici della Saras e quelle degli emissari del club russo FC Anzhi Makhachkala, colpevoli, il primo, di aver portato via Balotelli e Ibrahimovic, i secondi di aver indotto Eto’o, a suo di milioni, a lasciare la sponda neroazzurra di Milano.
Anche all’indomani di quella splendida notte madrilena che incoronava l’Inter regina d’Europa, i tifosi interisti hanno dovuto assistere, loro malgrado, ad un via vai di procuratori dalla sede di Corso Vittorio Emanuele, tutti intenti a chiedere più o meno velatamente, ritocchi di ingaggio per i propri assistiti, neocampioni d’Europa.
Invero, la figura del procuratore è percepita come minacciosa anche da altre parti se è vero, come è vero, che lo stesso Raiola, dopo aver portato Ibra al Real e poi al Milan, lo inviava notte tempo all’ombra della Tour Eiffel, portandosi dietro anche Thiago Silva, con buona pace – o forse no – dei cugini milanisti. Se è vero, come è vero, che il capital futuro De Rossi ha siglato il suo rinnovo con la Roma solo dopo una trattativa del suo agente durata un anno e più.
Oggi più di ieri, complice la crisi economico-finanziaria che ha investito il Paese e, con esso, il sistema calcio, i tifosi devono a malincuore fare l’abitudine alle improvvise dipartite dei campioni più amati; e spesso si individua nel procuratore l’origine di tutti i mali ed il responsabile di operazioni di mercato difficili da digerire.

Anche per questo, oggi più di ieri, appare particolarmente interessante la figura del procuratore sportivo che ha assunto un ruolo di fondamentale importanza nella negoziazione dei contratti tra giocatori e società di calcio ovvero tra diverse società.
Pressoché sconosciuta sino agli anni ’80, la figura professionale del procuratore ha subìto nell’ultimo decennio un rapidissimo sviluppo che si spiega, evidentemente, con la sempre crescente difficoltà e complessità della contrattazione sportiva e con la conseguente esigenza di competenze e preparazione più specifiche: oggi, infatti, diversamente dal passato, l’oggetto dei contratti dei calciatori non è limitato alla sola regolamentazione delle prestazioni sportive del calciatore stesso in favore del club di appartenenza, ma ricomprende anche altri aspetti, particolarmente delicati sotto il profilo economico-giuridico, legati allo sfruttamento dei diritti d’immagine dell’atleta.
Proprio in considerazione del suo progressivo affermarsi, il ruolo del procuratore sportivo e l’attività da esso svolto hanno sollecitato l’attenzione delle istituzioni del calcio che, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, hanno avvertito la necessità di un intervento normativo, finalizzato a regolamentare la figura del procuratore, il suo contesto operativo, i suoi ambiti di competenza e le ipotesi di responsabilità.
In particolare, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) si è dotata di un proprio Regolamento che, oltre a dettare specifiche regole, funge anche da documento programmatico di riferimento per le Federazioni nazionali aderenti alla FIFA, le quali sono tenute ad attuarlo e farlo rispettare, all’uopo emanando propri regolamenti.
In esecuzione di quanto specificamente previsto dall’art. 1 del Regolamento Agenti della FIFA, la Federazioni Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha adottato un proprio Regolamento Agenti di Calciatori, il quale ha la finalità di disciplinare «l’attività degli agenti di calciatori in possesso di una licenza rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio o da altra federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed internazionale».

Al fine di comprendere in che cosa esattamente si sostanzia l’attività dell’agente dei calciatori conviene muovere dalla analisi delle norme dettate dal codice civile in materia di agenzia e, segnatamente, dall’art. 1742 cod. civ., dal cui tenore si evince che l’agente è colui che assume «l’incarico di promuovere … la conclusione di contratti». In termini generali, si può affermare che il core business dell’agente dei calciatori consiste nella individuazione di nuove opportunità di lavoro per il proprio assistito e nella assistenza alla fase di negoziazione e conclusione del contratto, anche se, sempre più frequentemente, l’agente offre al proprio assistito un servizio di più ampio ventaglio, svolgendo anche attività non propriamente riconducibili al contratto di agenzia.
Pur essendo un libero professionista senza vincoli associativi nei confronti della FIGC, l’agente – superato l’esame di idoneità ed ottenuta la relativa licenza per effetto della iscrizione alla Commissione Agenti – è obbligato a rispettare le norme della FIFA e della Federazione nazionale di riferimento che ne regolamentano l’attività, dovendo, in difetto, rispondere del proprio operato dinanzi agli organismi federali incaricati della valutazione del comportamento tenuto, ai fini della comminazione di provvedimenti di carattere disciplinare.
Sotto il profilo operativo, l’agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio solo dopo avere ricevuto un incarico scritto, che deve essere redatto su moduli appositamente predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente alle indicazioni della FIFA. In mancanza di diversa espressa indicazione, il mandato del calciatore all’agente si reputa conferito in via esclusiva; non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato.
L’aspetto economico del rapporto è regolato nel mandato stesso che deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento (i.e. il calciatore ovvero, per conto di questo, la società di appartenenza dello stesso) nonché le modalità di corresponsione del compenso concordato. In applicazione del generale principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ., le parti possono liberamente determinare il compenso dell’agente che è comunque calcolato «sulla base del reddito lordo annuo del calciatore … compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto», ma esclusi benefits, premi a punto o bonus che non siano certi. Diversamente, laddove il compenso non sia stato determinato dalle parti, all’agente sarà dovuta una somma pari al 3% del compenso annuo lordo del proprio assistito.
Nell’ambito del Regolamento Agenti dei calciatori della FIGC vi sono, poi, le norme che disciplinano le ipotesi di risoluzione e revoca del mandato, essendo riconosciuta alle parti la facoltà di interrompere il rapporto consensualmente ovvero per iniziativa unilaterale, ipotesi quest’ultima che si può verificare ove intervengano, nel corso del rapporto, circostanze che non ne consentono la serena prosecuzione.

La revoca dell’incarico all’agente deve avvenire con un preavviso di trenta giorni e può essere accompagnata dall’obbligo di versamento di una somma di denaro a titolo di penale, laddove la revoca stessa non sia sostenuta da giusta causa.
Alla facoltà di revoca per il calciatore (o per la società) corrisponde un pari diritto di recesso per l’agente che espone quest’ultimo al risarcimento dei danni in favore dei propri assistiti, se il recesso non è assistito da giusta causa.
Particolarmente interessante è la parte del Regolamento Agenti (art. 19) destinata alla specifica individuazione dei diritti e degli obblighi dell’agente, in quanto la norma delinea il confine dell’attività dell’agente e ne stabilisce il contenuto.
A tale riguardo, appaiono rilevanti, anche in considerazione delle sanzioni che dal loro mancato rispetto possano derivare, le disposizioni che vietano all’agente di contattare un atleta che sia già assistito da altro agente; quelle che impongono all’agente l’obbligo di «informare compiutamente il calciatore delle trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso sullo stato e le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva»; quelle, ancora, che impediscono all’agente di avviare una trattativa con una società, senza il previo consenso scritto della società con la quale il giocatore è sotto contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto stesso.
All’agente, inoltre, è precluso lo svolgimento della sua attività professionale, in tutti i casi di c.d. conflitto di interessi, anche solo potenziale: la ratio che presiede un divieto così rigido ed ampio risiede nel carattere fiduciario che contraddistingue il rapporto tra agente e calciatore. Onde evitare che l’elemento soggettivo della fiducia possa essere minato e possa incrinare la prosecuzione stessa del rapporto, il Regolamento vieta all’agente lo svolgimento della sua attività ogni qual volta essa implichi, anche solo in potenza, un conflitto di interessi.
Si assiste oggi ad un sempre crescente accesso al calcio professionistico di atleti molto giovani, alcuni dei quali non ancora maggiorenni.
Proprio con riferimento a situazioni di tal genere, il Regolamento, recependo norme di carattere generale, specifica che l’incarico, che deve essere gratuito, all’agente debba essere sottoscritto dal calciatore ed anche da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale, specificando, inoltre, che tale incarico cessa «senza alcun diritto per l’agente, qualora entro il termine di 120 giorni … il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva come professionista con una società».
Così come rigide sono le norme che disciplinano la professione di agente dei calciatori, altrettanto rigide sono le sanzioni cui l’agente può incorrere se si rende responsabile di comportamenti non aderenti alle regole di condotta nazionali ed internazionali che ne disciplinano la professione.
Al riguardo, il Regolamento prevede espressamente una serie di sanzioni – che, se del caso, possono essere comminate anche congiuntamente – che vanno dalla censura e deplorazione, sino alla revoca della licenza o, addirittura, al divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del mondo del calcio.

Se appare intuitivo che quella di agente dei calciatori è una professione estremamente dinamica e potenzialmente molto remunerativa, deve essere altrettanto chiaro che il suo svolgimento implica una ottima conoscenza delle dinamiche giuridiche ed economiche legate alla negoziazione di contratti che possono presentare anche aspetti particolarmente complessi.
Sono queste le ragioni per cui l’accesso alla professione di agente di calciatori è estremamente difficoltoso: la prova di idoneità che si svolge in Italia è elaborata dalla FIFA e dalla FIGC, e consiste in una serie di domande e complessi casi pratici finalizzati a testare le conoscenze del candidato sulle norme che presiedono il funzionamento degli organismi nazionali ed internazionali (FIGC e FIFA) e che disciplinano i rapporti giuridici che coinvolgono società di calcio, atleti ed agenti.

L’analisi della normativa di riferimento, sintetica per ovvie ragioni, consente però di riportare su un piano più umano la figura del procuratore sportivo.
Perché, se è vero che ne arriva uno che porta via Ibrahimovic e Balotelli, altrettanto vero è che ce n’è anche un altro che porta ad Appiano Gentile Palacio e Cassano.
Con buona pace dei tifosi juventini e milanisti. O forse no!


* Luigi Ammirati esercita la professione di avvocato tra Roma (sede principale in Via Prestinari n. 15) e Milano (sede secondaria) ed è specializzato in diritto civile, con spiccata attitudine, tra l’altro, al diritto dei contratti, al real estate, alla intermediazione e alle figure affini, alla tutela dei diritti della personalità e al diritto delle successioni.
Ricercatore universitario nell’Università Tor Vergata di Roma e docente di istituzioni di diritto privato presso altre istituzioni, Luigi Ammirati ha superato a settembre, al primo tentativo, la prova di idoneità per agenti di calciatori ed organizza a Roma, presso il suo studio, corsi pratici e teorici per la preparazione all’esame agenti dei calciatori della FIGC.

Sezione: Calcio & Diritto / Data: Gio 08 novembre 2012 alle 14:04
Autore: Luigi Ammirati
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