"Mi ha detto neg**". Questa l'accusa pesante rivolta a Francersco Acerbi da Juan Jesus, il quale in campo, durante Inter-Napoli, ha anche provato ad attirare l'attenzione del direttore di gara Federico La Penna perché prendesse il giusto provvedimento disciplinare. Da par suo, l'arbitro non ha sentito quella frase che, peraltro lo stesso brasiliano, ha poi ridimensionato parlando a caldo nel post-partita: "Lui è andato un po’ oltre con le parole ma si è scusato, è un bravo ragazzo e quando la partita finisce è tutto a posto. Spero non accada più perché è un ragazzo intelligente…".

Resta comunque l'offesa razzista inaccettabile che, se fosse accertata, rientrerebbe nei casi disciplinati dall’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Al comma 1, evidenzia Calcio e Finanza, si legge che "costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, 32 lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori". Al comma 2 si specifica che «il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00». La sanzione prevista dall’articolo 9, comma 1, lettera g) indicato nel regolamento fa riferimento al «divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA". 

Sezione: Copertina / Data: Lun 18 marzo 2024 alle 12:35 / Fonte: calcio e Finanza
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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