Il sito Calcio e Finanza ha pubblicato la sentenza completa con la quale il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso da parte del Comune di Milano in merito al vincolo posto dalla Sovraintendenza dei Beni Culturali sul secondo anello dello stadio di San Siro. Spiegando che sono due i temi in ballo: oltre al parere della Soprintendenza, c'è anche un secondo parere legato alle targhe esposte sul muro del Meazza per i successi di Inter e Milan. Su questo tema, il Comune contesta "la nota in esame deducendo che le targhe, che comporrebbero l’archivio, non sono di proprietà comunale, ma delle società calcistiche F.C. Internazionale Milano S.p.A e A.C. Milan S.p.A., contrariamente a quanto ritenuto dalle amministrazioni resistenti che hanno configurato l’esistenza di un archivio esposto sul presupposto della proprietà comunale delle targhe”.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, "la controversia attiene ai presupposti costitutivi della fattispecie appena delineata ed in particolare ha ad oggetto l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà su tali beni, che secondo le amministrazioni resistenti è riferibile al Comune, mentre quest’ultimo la riferisce alle due società calcistiche. Pertanto la giurisdizione va riferita al giudice ordinario, perché la controversia concerne la proprietà, pubblica o privata, di determinati beni, sicché investe direttamente l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della Pubblica Amministrazione, non correlati all’esercizio di potere imperativo. Ne deriva che il ricorso in parte qua è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In definitiva, il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili, in parte per carenza di interesse e in parte per difetto di giurisdizione”.

Sezione: News / Data: Mar 07 maggio 2024 alle 17:57
Autore: Christian Liotta
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