Il giudice sportivo Tosel, in virtù dei cori di discriminazione territoriale riscontrati dai propri collaboratori allo Stadio Olimpico di Torino in occasione della partita fra Torino e Inter, ha deciso di sanzionare, per ripetuti cori provenienti dal settore ospiti (quello dei tifosi nerazzurri) l'F.C. Internazionale con 50.000€ di ammenda e l’obbligo di disputare una gara con la curva nord priva di spettatori. La pena, al momento, è stata però sospesa, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione.

Ecco il comunicato ufficiale del giudice sportivo in merito alla partita dell'Inter:

 

Il Giudice Sportivo

letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Torino – Soc. Internazionale ove, tra l’altro, si attesta che “ I tifosi ospiti (Inter) circa 500 su un totale di circa 1.200 intonavano i seguenti cori al 1° pt – Napoli colera – al 2° pt – noi non siamo napoletani – al 3° pt - Vesuvio, Vesuvio lavali con il fuoco – al 12° pt annuncio speaker anti discriminazione razziale e territoriale al 13° pt dalla Curva Primavera circa 50 tifosi del Torino cantavano: - lavali, lavali o Vesuvio lavali con il fuoco - subito dopo 13° pt i tifosi dell’Inter rispondevano con il seguente coro: - noi non siamo napoletani, bruciali bruciali con il fuoco – al 24° pt i tifosi dell’Inter intonavano: - Napoli colera – al 27° pt i tifosi dell’Inter intonavano – noi non siamo napoletani al 30° pt Curva primavera Torino intonavano: - lavali, lavali, lavali con il fuoco – al 35° pt seguiva il secondo avviso dello speaker anti discriminazione razziale e territoriale al 35° e 38° pt i tifosi dell’Inter si ripetevano: - noi non siamo napoletani – al 43° pt per circa due minuti la società Torino calcio attraverso il display si dissociava da ogni forma di discriminazione, al 13° pt i tifosi del Torino posizionati nella Curva Maratona esponevano per qualche minuto il seguente striscione : – discriminazione territoriale legge da …… - dopo i puntini era raffigurata lo testa di un maiale. I cori sopramenzionati e intonati dai circa 500 tifosi dell’Inter e dal circa 50 tifosi della Curva Primavera del Torino sono stati chiaramente uditi dal recinto di gioco e dalla Tribuna Ovest opposta al settore in cui erano posizionati i tifosi dell’Inter”;

Osserva che

Le dettagliate relazioni dei Collaboratori della Procura federale documentano, senza la necessità di ulteriore approfondimento, che nelle circostanze segnalate gruppi di sostenitori delle soc. Roma, Milan, Torino ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con marginali variazioni, sono connotati sia da un’evidente intenzionalità discriminatoria sia da quella rilevante “dimensione e percepibilità” che la norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato dal provvedimento del Consiglio federale di cui al CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione della sanzionabilità di ogni manifestazione discriminatoria (territoriale ovvero di altra natura).

Di tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma, Milan, Torino ed Inter devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, nella misura indicata, quale minimo edittale, con una sorta di automatismo sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con la precisazione che per la Soc. Torino trattasi di “prima violazione”, mentre per le altre società trattasi di violazione successiva alla prima (cfr. CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n. 47 del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a quanto disposto dall’art. 21 n. 2 CGS in tema di recidiva).

Per Questo Motivo

Delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello Verde ” privi di spettatori (in assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie “in trasferta” è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga sanzione).

E dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.

Sezione: Focus / Data: Lun 21 ottobre 2013 alle 19:06
Autore: Emanuele Tramacere / Twitter: @tramacema
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