Nell'ambito della Legge di Bilancio 2018, ultimo atto di questa legislatura prima delle elezioni politiche fissate per il 4 marzo prossimo, è stato approvato un emendamento col quale si ricostituisce un albo professionale nazionale degli agenti sportivi. Il Registro Nazionale degli Agenti sarà accessibile previo un esame di abilitazione e il pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro e sarà gestito direttamente dal CONI. Già la FIFA, col nuovo corso targato Infantino, aveva più volte negli ultimi mesi ventilato la necessità di strette e regolamentazioni su questo terreno, mentre fu proprio il massimo organo federale mondiale, nel 2015, a abolire l'elenco internazionale degli agenti. L'introduzione in Italia del Registro Nazionale degli Agenti, che come detto sarà esteso a tutti gli sport professionistici, porrà dunque un freno a quei casi in cui gli interessi di un giocatore vengono direttamente curati da un suo parente, come accade ad esempio in casa nerazzurra con il caso di Mauro Icardi e Wanda Nara, che pure si è sempre giovata della collaborazione di alcuni ben noti procuratori nel rappresentare l'argentino. In calce, il testo dell'emendamento alla Legge di Bilancio 2018:

"È istituito presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo".

Sezione: News / Data: Mar 09 gennaio 2018 alle 13:34
Autore: Antonello Mastronardi / Twitter: @f_antomas
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